Confagricoltura informa che gli agricoltori marchigiani che nella domanda PAC 2023 hanno scelto di aderire all’eco-schema 4 (“Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”) – e che riceveranno quindi il pagamento aggiuntivo, fino ad un massimo di 110 euro/ha, oltre quello di base, nel 2024 – dovranno obbligatoriamente praticare un avvicendamento biennale che comprenda, oltre al cereale, sulla medesima superficie, una coltura da rinnovo o miglioratrice, proteica o oleaginosa o una coltura da foraggio.
Valgano, in estrema sintesi, le seguenti note esplicative su esempi di alcuni frequenti avvicendamenti: al mais 2023 potrà seguire il grano nel 2024 essendo il granturco una coltura da rinnovo ed il grano una coltura classificata come “depauperante”, che non potrà mai succedere a sé stessa. Al grano, non potrà seguire l’orzo in quanto sono due colture classificate “depauperanti”. Dopo mais, potrà essere seminata la soia, così come il grano potrà seguire la barbabietola da zucchero.
Attenzione: foraggere come loietto, festuca, erba mazzolina, ecc. non potranno essere seminate dopo un cereale a paglia; invece, erba medica e trifoglio, considerate leguminose, potranno seguire al cereale. Il riposo/set-aside potrà essere ripetuto sulla stessa superficie, ma non dopo un cereale; quindi le superfici seminate a cereali nel 2023 non potranno essere lasciate a riposo nel 2024 che, obbligatoriamente per le aziende di superficie superiore ai 10 ettari, dovrà essere pari al 4% del seminativo totale.
Inoltre, ricordano da Confagricoltura, si tenga ben presente che per tutte le aziende valgono le nuove regole di condizionalità (BCAA6) che impongono almeno 60 giorni continuativi di copertura vegetale nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio, sia su terreni a seminativo sia sui terreni con colture permanenti, (vigneti, oliveti, ecc.). Si potrà mantenere la copertura vegetale naturale (inerbimento spontaneo) o seminata oppure lasciare in campo i residui della coltura precedente (es. stocchi di mais, sorgo, girasole, ecc.).
Infine, ma importantissimo da ricordare: una recente circolare del Ministero dell’agricoltura ha precisato che è ammesso anche un inerbimento spontaneo solo “a ciuffi” d’erba, per esempio sui terreni che sono già stati lavorati in estate. Per inerbimento spontaneo si intende anche l’assenza di lavorazioni che compromettono la copertura vegetale del terreno durante il periodo definito.