Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, nell’ambito del c.d. D.L. Anticipi per la misura beni strumentali “Nuova Sabatini”, è stato previsto uno stanziamento ulteriore pari a 50 milioni di euro che permetterà la copertura di quei contratti sottoscritti entro il 31/12/2023 a beneficio anche del settore primario.
In sede di conversione in legge del suddetto Decreto, inoltre, sono state introdotte nuove disposizioni che regoleranno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, il rilascio delle garanzie da parte del Fondo PMI, a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. La concessione di strumenti finanziari quali contributi in “conto impianti” e le garanzie pubbliche consentiranno alle aziende di beneficiare, soprattutto nell’attuale quadro congiunturale, di una riduzione in termini di tasso di interesse praticato sull’operazione di finanziamento erogata e/o garantita.
In dettaglio è utile ricordare come la precedente proroga di sei mesi, sollecitata da Confagricoltura, era stata finalizzata ad allungare il periodo di realizzazione degli investimenti, da 12 a 18 mesi, interessando i contratti stipulati fino al 30 giugno 2023. Grazie al nuovo intervento normativo, dunque, anche le imprese che hanno stipulato il contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2023 potranno beneficiare di un periodo più ampio, fino a 18 mesi, per ultimare gli investimenti agevolati. Tale proroga risulta essere ancor più importante in periodi come questi di grande difficoltà nel reperire materie prime.
In sede di conversione in legge del cosiddetto Decreto Anticipi è stata introdotta, inoltre, anche la riforma del Fondo di garanzia per le PMI che si applicherà dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2024 (ex art. 15-bis del D.L. 145/2023. Convertito in L. 191/2023). Con le nuove disposizioni, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2022, si conferma solo l’importo massimo garantito dal Fondo per ogni singola impresa, che è pari a 5 milioni di euro, mentre le nuove regole prevedono modifiche alle percentuali di copertura, l’esclusione delle imprese più rischiose e l’ammissione anche degli enti del terzo settore.
Dunque, fino al 31 dicembre 2023 si applicano le norme transitorie contenute dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 55 e 55-bis, Legge 234/2021), mentre a partire dal 1 gennaio 2024 è entrata in vigore la nuova disciplina, che opera con le seguenti modalità:
a) l’importo massimo garantito per singola impresa è pari 5 milioni di euro;
b) sono esclusi i soggetti che rientrano nella fascia 5 del modello di valutazione del merito creditizio del Fondo, quindi le imprese più rischiose;
c) la garanzia del Fondo è concessa alle PMI fino alla misura massima del:
– 55% per finanziamenti per esigenze di liquidità ,rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo PMI (si tratta, sostanzialmente, delle imprese meno rischiose);
– 60% per finanziamenti per esigenze di liquidità rientranti nelle fasce 3 e 4 del suddetto modello di valutazione;
– 80% dei finanziamenti per investimenti, nonché per finanziamenti a favore di PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (quindi senza valutazione);
– 80% in relazione ai finanziamenti:
– di importo fino a 40.000 euro; ovvero
– fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione (Confidi);
– sino a 50.000 euro in relazione ai finanziamenti di microcredito di cui all’articolo 111 del testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (per queste categorie il modello di valutazione del fondo si applica solo per gli accantonamenti al rischio);
– o 50% per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali;
d) la garanzia del Fondo può essere concessa, previa autorizzazione della Commissione europea, in favore di Mid Cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Mid Cap, che può essere concessa nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, è riconosciuta:
– fino alla misura massima del 30% di finanziamenti per liquidità;
– nella misura del 40% nel caso di finanziamenti per investimenti, nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;
e) in favore delle microimprese, di cui al Regolamento n.651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
f) per le garanzie concesse alle Mid Cap, viene prevista una commissione “una tantum” pari all’1,25% dell’importo garantito dal medesimo Fondo.
Positivo il commento di Confagricoltura che ha ricordato come tali agevolazioni confermano l’impegno della Confederazione per risollevare e sostenere il comparto dall’attuale congiuntura economica – finanziaria e, dunque, incentivare gli investimenti.