Quella sull’oleoturismo (Legge Regionale n.10/2023) è stata una fra le principali novità legislative introdotte dall’assessorato all’Agricoltura, anche al fine di ampliare la capacità ricettiva delle aziende olivicole locali. Tale disposizione, approvata lo scorso anno – qui l’articolo d Marche Agricole – vede ora pieno compimento tramite l’intervento della Giunta Regionale volto a definire nel dettaglio gli ambiti di applicazione della norma.
Le disposizioni dell’allegato
Così come previsto dall’articolo 2, comma 4 infatti, la Giunta di è dovuta esprimere con l’approvazione di un apposito allegato alla legge in merito alle 3 macro-attività che rientrano nell’attività Oleoturistica Regionale:
• attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni olivicole del territorio e della conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività;
• iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
• attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti
Fra le possibilità in tema di formazione e sensibilizzazione rientra ora una ampia serie di situazioni fra le quali: visite guidate agli oliveti di pertinenza dell’azienda (non solo a piedi, ma anche in bici o a cavallo) esperienze nella potatura degli olivi, raccolte dimostrative (con l’esclusione dell’utilizzo di strumentazione professionale), visite guidate ai frantoi, etc.
Il supporto delle OP e degli operatori turistici
L’attività oleoturistica, inoltre, potrà essere svolta anche con il supporto delle organizzazioni di produttori di settore riconosciute dalla Regione Marche e degli operatori specializzati nel settore turistico, nonché nell’ambito di percorsi e sentieri organizzati da un soggetto gestore terzo (anche all’esterno delle strutture aziendali o dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa e anche in convenzione con gli enti locali).
Per quanto concerne le attività di degustazione dei propri prodotti, invece, si potranno svolgere sia nei locali a disposizione dell’azienda, anche all’esterno in determinati periodi dell’anno, che in luoghi di soggetti terzi. Previsto comunque l’obbligo dell’utilizzo dell‘apposito bicchiere di assaggio olio in vetro. Nel caso in cui l’impresa agricola disponga di frantoio e svolga anche attività di lavorazione per conto terzi, inoltre, potranno essere utilizzati per la degustazione anche gli olii delle aziende agricole clienti, che si sono avvalse del servizio di molitura. Particolare attenzione nella scelta dei prodotti da far degustare dovrà essere rivolta a quelle produzioni tipiche e di qualità (DOP e IGP).
L’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione dovrà poi avvenire con alimenti preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti), l’elenco delle tipologie degli alimenti da abbinare alla degustazione dei prodotti olivicoli viene poi deliberata con decisione della Giunta Regionale. Infine, in tema di commercializzazione, viene previsto che nell’ambito dell’attività le vendite possono essere svolte anche negli spazi adibiti ad attività di degustazione indicati nella SCIA oleoturistica.
Ultima novità, l’olio venduto potrà essere commercializzato non solo in contenitori in vetro ed acciaio inox, ma anche tramite i più pratici Bag in Box.