Irpef, esenzioni a scaglioni per i coltivatori diretti

Le novità che hanno effetto sulla prossima dichiarazione dei redditi.
Economia

Il modello 730/2025 precompilato sarà a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate a partire dal 30 aprile 2025, completo delle sue novità per la messa a regime dei nuovi scaglioni Irpef, per per gli effetti della riforma fiscale sulle imposte sul reddito e per la implementazione delle categorie di reddito che potranno essere dichiarate utilizzando tale modello.

Tra le novità di maggior rilievo, rende noto Confagricoltura Macerata, è da segnalare la scomparsa, a partire dai redditi prodotti nel 2024, della esenzione Irpef per i redditi agrari e dominicali precedentemente riconosciuta in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nelle rispettive liste previdenziali, per i terreni da essi posseduti e condotti.

Infatti, per gli anni 2024 e 2025, in presenza dei medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi precedentemente richiesti, l’esenzione spetterà secondo una diversificazione per scaglioni. Più precisamente, con riferimento alla sommatoria dei redditi agrari e dominicali rivalutati, il contribuente beneficia di una esenzione pari al 100% fino a 10.000 euro di reddito imponibile; pari al 50% per i redditi oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro e non avrà alcuna esenzione per la quota di redditi eccedente 15.000 euro.

Tale agevolazione spetta anche ai coadiuvanti del coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola per i terreni dagli stessi posseduti e condotti per tramite dell’impresa a gestione familiare ed ai soci delle società semplici in relazione ai redditi agrari e dominicali loro attribuiti dalla società.

L’agevolazione non compete per i redditi attributi dalle altre tipologie di società di persone o di capitali, anche nell’ipotesi in cui le stesse avessero optato per la tassazione su base catastale.

Altre novità che hanno inciso sul modello derivano dalle modifiche alla disciplina delle locazioni brevi assoggettate alla
cedolare secca e all’introduzione dell’obbligo di indicare il codice CIN. La Legge 213/2023, infatti, dispone che, a partire dal 1° gennaio 2024, per le locazioni brevi di immobili, assoggettate a cedolare secca, è possibile applicare l’aliquota del 21% solo per un immobile, a scelta del contribuente. Per gli eventuali ulteriori immobili la cedolare secca si applica nella misura del 26%. Nel caso di immobili locati tramite portali o intermediari, si applica la ritenuta di acconto nella misura del 21%..

Tags: dichiarazione redditi, in evidenza, Irpef

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