Importanti – ed onerose – le novità in ambito assicurativo che andranno a toccare tutti i cittadini, agricoltori inclusi, proprietari di un qualsiasi veicolo a motore. Il D.Lgs. n. 184/2023 recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore. Tale provvedimento, formalmente in vigore dallo scorso 23 dicembre 2023, ha stabilito l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore (quindi anche trattori, mietitrebbie e macchine operatrici) inclusi quelli che sono custoditi o circolano in aree private.
Una circostanza senza dubbio rilevante rispetto al passato che andrà a riguardare migliaia di mezzi agricoli che, per i motivi più disparati, fino ad oggi non necessitavano di copertura assicurativa essendo utilizzati solo in aree private. Basti pensare a quelle tante realtà, magari di piccole dimensioni, dove alcuni trattori vengono utilizzati solo sporadicamente senza transitare su pubbliche vie o quelle molte aziende in cui determinati macchinari (muletti, sollevatori telescopici, etc..) si utilizzano solo in piazzali ed aree private. Per non parlare poi dei tanti appassionati e collezionisti che restaurano e conservano mezzi storici perfettamente funzionanti anche se non più utilizzati per il lavoro in campo.
Tale obbligo si estende anche a qualsiasi veicolo non circolante e parcheggiato in aree private ed interdette all’accesso di soggetti esterni. Il medesimo onere ricade anche su tutti i rimorchi indipendente dal fatto che siano agganciati o meno ad un veicolo già assicurato.
Un vero e proprio mutamento rispetto al passato che, recependo un vincolo europeo, ha di fatto collegato l’obbligo di stipula assicurativo non più alla circolazione del veicolo ma al mezzo stesso.
Circoscritte le deroghe – e le esclusioni – al sopra citato quadro normativo. Non dovranno essere coperti da polizia esclusivamente i veicoli:
• che siano stati formalmente ritirati dalla circolazione (rientrano in questo caso, ad esempi, quelli radiati per demolizione od esportati);
• inidonei ad essere utilizzati come mezzo di trasporto (come, ad esempio, i veicoli che non sono tecnicamente in grado di circolare poiché privati del motore, sottoposti a guasti rilevanti, etc.);
• il cui uso è vietato a causa di una misura dall’autorità competente (veicoli sottoposti a fermo amministrativo o sequestrati);
• che non siano momentaneamente utilizzati ma solo a seguito di una formale comunicazione all’assicurazione (la sospensione può essere richiesta più volte, fino a un massimo di dieci mesi).
Restano, infine, ulteriori ipotesi di esclusione dall’obbligo che potranno essere fissate in un secondo momento da apposito provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su parere dell’’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private.
Conseguentemente la possibilità di sospendere l’assicurazione durante il periodo di copertura resta ancora in vigore, se pur con determinati limiti. Il termine di sospensione potrà essere prorogato più di una volta, previa comunicazione all’assicurazione, da effettuare entro dieci giorni della scadenza del periodo di sospensione. La durata non dovrà, però , superare i dieci mesi nell’annualità di validità della polizza.
In caso di violazioni troverà poi applicazione una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro oltre alla perdita di cinque punti dalla patente, al sequestro del veicolo e al ritiro della carta di circolazione.
Un ennesimo balzello su cittadini, agricoltori ed imprese che, se pur giustificato da meritori interessi ed obiettivi di tutela, andrà a sommarsi alle onerose spese di gestione che il proprietario di qualsiasi veicolo a motore già deve sostenere.