Avvicendamento biennale, i chiarimenti sull’Ecoschema 4

Confagricoltura Marche risponde ai quesiti posti da alcuni dei propri associati
Economia

A seguito di alcune richieste pervenute, Confagricoltura Marche ha inteso fornire una serie di chiarimenti in merito all’Ecoschema 4 che disciplina l’avvicendamento biennale, così da rispondere ai vari dubbi che sono stati manifestati. Ecco in sintesi le delucidazioni.

“Tale Ecoschema – ricorda l’associazione – prevede un avvicendamento almeno biennale con inserimento nel biennio di almeno una coltura miglioratrice leguminosa (es. pisello, fava, favino, lenticchia, ecc.) o una coltura miglioratrice da rinnovo. Nei casi di colture pluriennali (foraggi) e di terreni a riposo, l’impegno è implicitamente assolto, in permanenza di stato per l’intero biennio.

Ogni impegno biennale è indipendente dai bienni precedenti o successivi. La superficie oggetto dell’impegno biennale deve coincidere con quella dichiarata nell’anno iniziale dell’impegno; se in anni successivi l’impegno viene assunto su ulteriori superfici, ciascun biennio viene valutato separatamente.

Al termine del biennio, l’agricoltore non è obbligato al rinnovo. Qualora durante il biennio l’azienda agricola venga ceduta, se il subentrante prosegue l’impegno biennale, riceverà il pagamento mentre in assenza di subentro o nel caso in cui il subentrante non prosegua, il pagamento già erogato verrà recuperato integralmente.

Gli agricoltori che hanno avviato un biennio nel 2023 possono manifestare la volontà di non proseguire nel 2024. Tale decisione comporta l’esclusione della superficie in questione dai pagamenti 2024, l’obbligo di restituire integralmente il premio ricevuto per il 2023 ed il divieto di adesione all’Eco 4 per il biennio successivo sulle stesse superfici. La rinuncia può essere esplicita, tramite specifica comunicazione che è possibile presentare fino 14 aprile 2025 tramite i CAA, oppure tacita, qualora nel 2024 venga richiesta una superficie inferiore di oltre 1 ettaro o superiore al 2% rispetto al 2023.

Attenzione: l’uso dei prodotti fitosanitari (es. glifosato) è vietato totalmente per colture leguminose e foraggere mentre è consentito, nel limite previsto dai disciplinari di produzione integrata, per colture da rinnovo se non gestite in biologico e per colture depauperanti se non gestite in biologico”.

Tags: confagricoltura, Ecoschema 4, in evidenza

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