Codice Identificativo Nazionale, ultima chiamata per gli agriturismi

Un migliaio le aziende agricole interessate alle nuove disposizioni di legge
Economia
di Alberto Maria Alessandrini

Come già anticipato da Marche Agricole è ormai entrato in vigore, anche per gli agriturismi, l’obbligo del Cin-Codice Identificativo Nazionale. Un requisito necessario per tutte le strutture ricettive fondato sull’istituzione della Banca Dati Nazionale (BDSR), presso il Ministero del Turismo, di tali realtà: B&B, Agriturismi, guest House, appartamenti locati per breve termine, ecc.

Nella sola regione Marche sono oltre 13.000 tali realtà (circa un migliaio gli agriturismi), delle quali a metà gennaio circa il 20 % non aveva ancora richiesto tale codice.

Tali disposizioni, sancite dall’art 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, comprese quelle relative all’acquisizione del CIN, si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso. Per tutte le nuove strutture aperte dopo tale data l’ottenimento del Cin dovrà essere preventivo all’apertura ed all’avvio dell’attività. La procedura è informatizzata, accedendo alla seguente piattaforma, mediante SPID o CIE.

In caso, invece, di preventivo ottenimento del codice identificativo regionale/provinciale vi sono 30 giorni di tempo per richiedere il Cin Nazionale (per le Marche si rinvia al seguente link). L’obbligo di possedere ed esporre il CIN, infatti, è generalizzato, non prevede eccezioni e non sostituisce il codice regionale/provinciale.

Fra i requisiti fondamentali che la struttura deve avere rientrano i dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, estintori portatili e la prescritta certificazione dell’impiantistica presente. Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas e di monossido le strutture non dotate di impianto a gas (esempio riscaldamento a gasolio) e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, i rischi connessi (glamping, bungalow estivi, strutture stagionali sprovviste di riscaldamento)

Il Codice Nazionale, una volta ottenuto, dovrà essere esposto ed utilizzato nei seguenti modi:

1. All’esterno della struttura in posizione visibile, pur nel rispetto di eventuali vincoli artistici o paesaggistici;

2. Negli annunci pubblicitari sia online che offline;

3. Nesi siti di intermediazione quali portali telematici o piattaforme di annunci;

Non solo il mancato possesso del Cin, ma anche l’omessa esposizione del codice ottenuto può comportare sanzioni amministrative (fino ad 8.000 euro nel primo caso, da 500 a 5.000 nel secondo).

Non vi sono obblighi, invece, di comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza eventuali locazioni turistiche superiori ai 30 giorni. Tale adempimento, prevista dall’art. 109 del TULPS, verrà automaticamente fatto dall’agenzia delle entrate a seguito della registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione.

Un ulteriore adempimento voluto per regolare un settore, quello turistico, troppo spesso colpito da abusivismo e mancanza di trasparenza ma che aggiunge un ennesimo passaggio burocratico. Adempimento forse non necessario, almeno per gli agriturismi, già censiti dagli appositi registri regionali come l’Eroa, la solita duplicazione.

Tags: agriturismi, CIN, in evidenza

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