Condizionalità rafforzata: ecco le regole da rispettare

Le azioni per la difesa del suolo ed il contrasto all'erosione
Attualità
di Alberto Maria Alessandrini

È ormai ben noto come l’avvento della nuova Pac, oltre alle significative riduzioni di valore dei titoli, ha introdotto la cosiddetta condizionalità rafforzata. Obblighi nuovi ed ulteriori rispetto a quanto già previsto fino ad oggi, volti a rafforzare quegli obiettivi di tutela ambientale, salvaguardia della biodiversità e lotta ai cambiamenti climatici

Al fine di non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti diretti previsti, le aziende agricole dovranno quindi rispettare tali Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) nonché le Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA).

Tali regole, fondamento della condizionalità rafforzata e pubblicate con decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (decreto sulla condizionalità), sono classificate in tre “ZONE”:
1. clima e ambiente;
2. sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
3. benessere degli animali.

Queste sono a loro volta suddivise in 7 temi principali: cambiamenti climatici, acqua, suolo, biodiversità e paesaggio, sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

In questa sede si andrà ad analizzare, grazie al contributo dei tecnici di Confagricoltura Ancona Stefano Serrani e Ludovico Messi, parte di tali obblighi con particolare riferimento alle BCAA 5 (gestione della lavorazione del terreno) e BCAA 6 (copertura minima del suolo) inserite entrambe nel tema della “protezione del suolo” ricadente nella zona 1 “Clima e ambiente”.

Scopi, obiettivi e obblighi della BCAA 5

Impegno 1)
Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l’impoverimento dello stesso a causa dell’erosione, su terreni a seminativo (si escludono le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria) che hanno pendenza media superiore al 10%, nei quali sono assenti sistemazioni idraulico-agrarie, si ha l’obbligo di realizzare solchi acquai temporanei distanziati di almeno 80 metri (anche a monte dell’appezzamento considerato) che raccoglieranno l’acqua piovana convogliandola in fossi collettori e negli alvei naturali che saranno disposti a bordo dei campi. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unita al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Impegno 2)
Su tutte le superfici agricole (escludendo le superfici investite con prati permanenti o avvicendati e le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo) che hanno pendenza media superiore al 10%, nei quali sono assenti, oltre le sistemazioni idraulico-agrarie anche le protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si ha il divieto di effettuare lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Sono possibili deroghe ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Scopi, obiettivi e obblighi della BCAA 6

Si persegue il contrasto all’erosione e più precisamente il mantenimento della fertilità del suolo attraverso la riduzione dei fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto di sostanza organica attraverso il rispetto della BCAA6.
La regola prevede che, nel periodo che va dal 15 settembre al 15 maggio dell’anno successivo, nelle superfici destinate a seminativo e colture permanenti (vigneti, frutteti) sia presente, per almeno 60 giorni consecutivi, una copertura vegetale (spontanea o seminata) o, in alternativa, si abbia mantenuto sulla medesima superficie i residui della coltura precedente.

Impegni della BCAA6
Per almeno 60 giorni consecutivi, a partire dal 15 settembre fino al 15 maggio dell’anno successivo, dobbiamo garantire la presenza di una qualche forma di copertura vegetale sulle superfici che abbiamo destinato a seminativo e/o a coltura permanente (vigneti, frutteti).
Questa “copertura vegetale” può derivare da almeno una delle seguenti condizioni:

Impegno 1)
Vegetazione che, a seguito di raccolta, si sviluppa spontaneamente sul terreno,
Va precisato che non è stato definito un “livello minimo di copertura”, quindi il grado di copertura vegetale spontanea può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.
In altri termini, laddove le condizioni climatiche garantiscano lo sviluppo di pochi ciuffi d’erba, possiamo considerare la prima condizione come “assenza di lavorazioni”.

Alcuni esempi:
Semina primaverile
L’impegno dei 60 giorni di inerbimento spontaneo viene assolto nel periodo che intercorre dal 15 settembre al 15 maggio a partire dall’ultima lavorazione effettuata in autunno (estirpatura / erpicatura) e le prime lavorazioni primaverili propedeutiche alle semine del terreno.
Semina autunno-vernina
La coltura invernale assolve sempre all’impegno perché il terreno resta inerbito per almeno 60 giorni con la coltura seminata.

Impegno 2)
Da vegetazione seminata (es. cover crops, colture autunno-vernine, colture primaverili ecc.)

Impegno 3)
Presenza in campo di residui della coltura precedente (es. stoppie, stocchi di mais, girasole, sorgo) a partire dal 15 settembre per almeno 60 giorni consecutivi. Ora che abbiamo una qualche forma di copertura vegetale dobbiamo fare in modo che rimanga sulle superfici a seminativo e/o colture permanenti per almeno 60 giorni consecutivi, sono quindi vietate le lavorazioni che compromettano la copertura vegetale (es. aratura, erpicatura). Le uniche lavorazioni ammesse sono quelle che lasciano sul terreno la vegetazione spontanea/seminata o i residui della coltura che abbiamo deciso di mantenere (discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

La deroga al rispetto dell’intervallo minimo di copertura ricorre nel caso di semina di colture a perdere per la fauna o in particolari situazioni certificate dall’autorità competente.

Tags: condizionalità rafforzata, contrasto all'erosione, difesa del suolo, in evidenza, nuova Pac

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