Si descrive come un efficientamento del sistema di controllo e gestione dei rifiuti ma, è cosa nota, al momento si traduce solamente in un aggravio degli adempimenti a carico delle aziende. È questo il principale effetto dell’entrata in vigore del R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il meccanismo di tracciabilità dei rifiuti che dovrebbe raccogliere l’eredità del S.I.S.T.R.I., un altro capolavoro della burocrazia italiana mai effettivamente partito.
Motivi alla base di tale strumento, obiettivi e processi di registrazione sono ormai cosa nota. Più articolato, però, è il meccanismo che disciplina gli obblighi di iscrizione. Le imprese produttrici anche di un solo rifiuto pericoloso sono tenute ad iscriversi al R.E.N.T.R.I. con tempistiche differenziate in funzione della dimensione aziendale: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti; dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti; dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti pericolosi (a quest’ultima categoria appartengono la maggior parte delle aziende agricole italiane).
Un appesantimento degli oneri burocratici non solo in termini di tempo, ma anche economici. L’iscrizione alla piattaforma prevede un costo di segreteria paria a 10 euro, ai quali sarà da aggiungere il contributo annuale che varia da 15 (per le aziende con meno di 10 dipendenti) a 100 euro per il primo anno, e da 10 a 60 euro per le successive annualità. Il pagamento potrà avvenire tramite PagoPA (quindi sia on line che con bollettini) da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno. A queste spese, poi, potrà aggiungersi l’eventuale costo dei tecnici chiamati in supporto alle operazioni di gestione e tenuta del registro.
Le aziende agricole potranno assolvere ai diversi adempimenti delegando i circuiti organizzati di raccolta, ma sono comunque obbligate a registrarsi. Queste attività, inoltre, non sono comunque tenute alla Registrazione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti laddove non producano Rifiuti pericolosi ma, se emettono il FIR (formulario di identificazione del rifiuto) dovranno ugualmente registrarsi per poter vidimare digitalmente ed emettere il formulario.
Risulteranno nell’area riservata del R.E.N.T.R.I. “Produttori non iscritti” con una non banale distinzione tra agricoltori che sono tenuti alla semplice registrazione o alla vera e propria iscrizione.
Le apparenti, numerose, esenzioni dall’obbligo di iscrizione paventate all’inizio, dunque, si scontrano con i tanti cavilli che la normativa ha comunque introdotto. Anche gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, che producono rifiuti pericolosi, dovranno registrarsi anche se esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 5, del Dlgs 152/2006.
Ulteriore aspetto, non di poco conto, riguarda le tantissime aziende agricole che non si occupano direttamente dei trattamenti fitosanitari delegandolo ai terzisti. L’art. 188 del D.L.vo n. 152 del 2006 “Responsabilità della gestione dei rifiuti”, infatti, richiama più volte il “detentore”, il “produttore” o entrambi indistintamente stabilendo che se, come stabilisce il D.L.vo n. 152 del 2006 all’art 152, gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore, l’art. qualifica come “detentore” dei rifiuti la persona fisica o giuridica che ne è in possesso mentre quale “produttore di rifiuti” il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o comunque che effettua operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). Alla luce di ciò il contoterzista nel momento che utilizza, trasporta e smaltisce il contenitore vuoto è a tutti gli effetti un detentore, ma il produttore rimane comunque l’azienda agricola la cui attività ha generato il rifiuto. Per cui laddove il contenitore di fitofarmaco non abbia subito i trattamenti previsti (lavaggi, etc…) per farlo rientrare tra i non pericolosi, rischia di classificarsi come rifiuto pericoloso per cui anche queste aziende agricole sarebbero obbligate ad iscriversi al R.E.N.T.R.I.
Tradotto: ad esclusione di rarissime eccezioni rappresentate più da hobbisti che da veri agricoltori, ogni azienda da quest’anno dovrà procedere con l’iscrizione. Con la speranza che il nuovo R.E.N.T.R.I. non abbia la stessa sorte dell’abortito S.I.S.T.R.I.