La gestione dei rifiuti è una questione annosa, una comprensibile esigenza ambientale -da un lato- che si è fin da subito trovata a fronteggiare una schizofrenica impostazione burocratica senza eguali al livello europeo.
Sin dal 1994, con il Decreto Ronchi, venne introdotto un sistema di tracciabilità basato sul principio secondo cui prima di classificare un oggetto come rifiuto sarebbe stato necessario valutare se questo potesse essere riusato o riciclato. Un concetto estremamente logico secondo cui va smaltito solo la cosa della quale “devo, voglio o posso disfarmi”.
Tale definizione, per anni, ha fatto sì che i rifiuti si distinguessero, da un lato, tra speciali o urbani (domestici) ed imballaggi (i primi da smaltire secondo delle logiche i secondi da riciclare), mentre dall’altro restavano i rifiuti c.d. speciali. questi a loro volta distinguibili tra pericolosi e non pericolosi (i primi smaltiti secondo delle procedure più stringenti, selettive ed onerose).
Ovviamente la normativa nel corso degli anni ha subito diverse modifiche ed integrazioni, alcune comprensibili altre pessime come il SISTRI, sistema di tracciabilità computerizzato e satellitare dei rifiuti. Un’idea abortita miseramente dopo aver messo in crisi centinaia di imprese di tutti i settori che non riuscivano a mettersi in regola nonostante una serie di interminabili modifiche legislative. Aggiustamenti che, puntualmente, venivano approvati ad ogni finanziaria fino a far sì che il SISTRI finisse lentamente nel dimenticatoio. Oltretutto si introdusse anche una tassa necessaria per iscriversi che, dopo un certo tempo, venne anche restituita.
Oggi, purtroppo sembra che il legislatore (forse offuscato dai burocrati che da un ventennio gestiscono il paese?!) sia intenzionato a riproporre tale fallimentare esperienza… ma con un altro nome: il RENTRI. Un’invettiva assolutamente inutile in un settore che è già tra i più controllati, ingessati e tracciati in assoluto. Un sistema di controllo dei passaggi necessari allo smaltimento dei rifiuti totalmente on-line, con tanto di reintroduzione registro telematico (ora soppresso per tante categorie) che vorrebbe garantire un controllo maggiore sui metodi criminali di smaltimento. Presupposto che, qualunque, esperto del settore non avrebbe timore a definire una pia illusione.
L’ennesima invenzione della burocrazia italiana, molto creativa, che aumenterà gli oneri per tutte le imprese oneste ma che non sortirà effetti significativi nel controllo degli illeciti. Ma non ci si ferma qui, infatti, sono previste diverse complesse esenzioni e ritardi temporali per l’iscrizione immediata al RENTRI che creeranno la solita giungla amministrativa, con probabili deroghe o rinvii temporali così da gettare tutti nel caos più assoluto.
Si riportano di seguito gli elementi principali del nuovo sistema
Articolazione del Rentri
I. Sezione Anagrafica: contiene dati degli operatori del settore e loro riferimenti autorizzativi.
II. Sezione Tracciabilità: dedicata alla gestione degli adempimenti connessi alla tracciabilità.
Nuovi modelli di Registro e Formulari
Aggiornamento dei modelli del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Strumenti essenziali per il tracciamento dell’intero ciclo adattati per l’integrazione nel sistema digitale RENTRI.
Registro di carico e scarico: Da tenere in modalità cartacea fino all’iscrizione dell’azienda al RENTRI. Dopo tale passaggio, il registro dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale.
Formulario di identificazione del rifiuto (FIR): Obbligatorio per trasportare rifiuti, rimane cartaceo per chi non è ancora iscritto al RENTRI, ma dovrà essere digitale per tutti a partire dal 13 febbraio 2026. Durante il trasporto, sarà necessario esibire il FIR, sia in formato cartaceo che digitale.
Soggetti interessati
a. Enti e imprese che effettuano trattamento dei rifiuti, come impianti di smaltimento e recupero.
b. Produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda.
c. Imprese e enti che raccolgono, o trasportano rifiuti a titolo professionale, sia pericolosi che non pericolosi.
d. Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
e. Consorzi per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e altre particolari tipologie di rifiuti.
f. Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi generati da attività industriali, artigianali o da operazioni di recupero di rifiuti.
Esenzioni
Sono previsti esoneri dall’iscrizione al RENTRI per:
1. Imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro.
2. Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
3. Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti.
Deleghe per la gestione dei registri
Prevista la possibilità per i produttori iniziali di rifiuti di delegare la gestione dei registri ad Associazioni di Categoria. Questo semplifica gli adempimenti per le aziende (ma aumenta i costi).
Per tutte le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi e li smaltiscono tramite conferimento presso associazioni o cooperative, invece, non vi sono nuovi adempimenti. Per questi soggetti permane l’obbligo di conservare la copia del formulario rifiuti ricevuta. Saranno invece interessati dalla disciplina in commento quelle imprese che effettuano cura e manutenzione del verde e che provvedono al trasporto del materiale vegetale (sfalci, potature, legna, etc.)