Società agricole con coltivatore diretto fra i soci, nuove disposizioni

C'è l'obbligo di riportare la qualifica nel registro delle imprese
Attualità
di Alberto Maria Alessandrini

Numerosi sono gli interventi che la giurisprudenza, spesso scavalcando il legislatore o rimediandone le lacune, effettua anche in ambito agricolo. Una prassi che crea precedenti importanti ed introduce obblighi e prescrizioni fino a poco tempo prima non previsti. Fra tali novità, assume certamente rilievo la consolidata giurisprudenza che si è andata a formate in tema di Società agricole con la qualifica di coltivatore diretto.

Come è noto, infatti, le aziende agrarie gestite in forma societaria sono in costante aumento ed in ognuna di tali realtà la presenza di un socio (amministratore) con la qualifica di coltivatore diretto è elemento sufficiente, ma anche indispensabile, per garantire il medesimo status anche alla relativa società. Un beneficio di non poco conto, ad esempio in tema di esercizio della prelazione agraria, che permette di equiparare i benefici del singolo agricoltore titolare di ditta individuale anche alle imprese più strutturate organizzate in Spa o Srl.

Del resto, di fronte ad un contesto socio/economico che richiede una sempre maggiore professionalizzazione, è di tutta evidenza che, soprattutto le realtà più strutturate, non di rado si trovano costrette ad optare per assetti societari più complessi ed articolati.

Proprio a tal proposito è utile ricordare come sia ormai stabile l’orientamento della Cassazione nel sancire l’indispensabilità dell’indicazione accanto al nominativo dei soci della qualifica di coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’ art. 2188 c.c.. Un adempimento formale volto a dimostrare il possesso dei requisiti in capo ai soci ai sensi dell’art. 2 comma 3 d.lgs 44/99. (Cass. 7 agosto 2023, n. 23989, Cass. 25 marzo 2016, n. 5952, Cass. 5 marzo 2019, n. 6302). Previsione che è di fondamentale importanza non solo per l’esercizio del diritto alla prelazione, ma anche in altri casi come per l’acquisto con i benefici connessi alla piccola proprietà contadina o in caso di esenzione dalla tassa di registro durante le compravendite immobiliari. Tutte situazioni in cui, secondo la Cassazione, non sarà più sufficiente che il socio sia semplicemente coltivatore diretto, ma che tale qualifica risulti iscritta nell’apposita sezione del registro imprese.

in merito alle nuove iscrizioni, è di tutta evidenza che, nel caso in cui il soggetto socio sia già in possesso della qualifica da coltivatore diretto, sarà quindi opportuno procedere fin da subito alla relativa annotazione anche nel registro imprese fin dall’atto di costituzione della società (ricordando che non è sufficiente la domanda di iscrizione Inps, ma dovrà attendersi anche l’esito positivo dell’istruttoria).

La questione diviene non di poco conto, invece, per tutte quelle altre società già operative che non hanno previsto prima a tale adempimento. Ad oggi, alla luce di tale giurisprudenza, non può che rendersi necessaria una scelta di carattere generale: procedere all’aggiornamento di tutte le posizioni ancora deficitarie di tale annotazione (con gli inevitabili costi in capo ai soci oltreché un dispendio di energie da parte degli Uffici preposti) oppure optare per un aggiornamento graduale ogni qual volta ci siano da attuare anche delle altre modifiche societarie (così da ottimizzare i costi). Prescrizioni che diventano prioritarie ed indispensabili, onde evitare possibili contestazioni, nel caso la società agricola sia interessata all’acquisto di eventuali terreni o all’esercizio di nuove prelazioni. In tal modo si eviterà di dover rinunciare alle agevolazioni previste, anche in termini fiscali e tributari.

Una situazione articolata in cui, come spesso avviene in Italia, sarebbe necessario un intervento legislativo definitivo e chiarificatore non solo per evitare ogni possibile contestazione, ma soprattutto per uniformare il trattamento riservato alle molte aziende che operano nel settore organizzate in forma societaria.

Tags: agricoltore diretto, Cassazione, in evidenza, registro imprese

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