Alla variazione della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto, vige l’obbligo di dichiarare tale variazione all’Agenzia del Territorio, con procedura telematica «Docte 2.0» o, in alternativa, presentando il modello di “Dichiarazione variazione coltura” presso l’Ufficio provinciale del Territorio.
Se, tuttavia, un soggetto ha già dichiarato correttamente l’uso del suolo ad AGEA, direttamente o indirettamente, in occasione di una domanda PAC per qualsiasi forma di contributo agricolo, questo adempimento non è necessario in quanto l’Agenzia delle Entrate riceve annualmente da AGEA i dati necessari per aggiornare la banca dati del Catasto.
Lo ricorda Confagricoltura, specificando che lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 – serie generale, l’elenco dei Comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento catastale e gli elenchi delle particelle interessate saranno consultabili fino a fine febbraio anche presso gli uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio o presso il Comune di ubicazione dei terreni.
Le variazioni colturali che determinano un aumento della tariffa di reddito dominicale e agrario producono effetti fiscali a partire dall’anno successivo a quello in cui si verificano. Al contrario, le variazioni che comportano una riduzione della rendita catastale possono essere fatte valere già dall’anno di verifica. Nei casi probabili, il controllo di esatte attribuzioni reddituali merita adeguata attenzione da parte dei contribuenti, anche nel caso di tertreni ceduti in affitto, per evitare errori e incongruenze che nella maggior parte dei casi si trasformano in aggravi fiscali dal momento che, se fondato, è possibile fare ricorso.